Il sindaco: MARCO CASAGRANDA
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    Riceve tutti i venerdì
    nell’orario 09.00-12.00
    presso il Municipio di Lona - Lases. Primo piano
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    Recapiti della segreteria
    Comune di Lona Lases
    Tel 0461 689108
    Fax 0461 689379
    E-mail: lonalases@tin.it
    P.E.C.: comunelonalases@pec.it


Competenze

Attribuzioni del sindaco

Art. 29 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

  1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione; è membro del rispettivo consiglio ed è l’organo responsabiledell’amministrazione del comune.
  2. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale,quando non è previsto il presidente del consiglio e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffi ci ed alla esecuzione degli atti.
  3. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione [unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva inapposito documento gli indirizzi generali di governo *]. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
  4. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.
  5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffi da, il presidente della giunta provinciale.
  6. Il sindaco è inoltre competente, nell’ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffi ci periferici delle amministrazioni pubbliche, al fi ne di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.
  7. Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall’articolo 26 comma 6 o comunque entro sessanta giornidalla prima iscrizione all’ordine del giorno, il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al consiglio nellaprima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all’articolo 82.
  8. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 82. Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffi ci e dei servizi, attribuisce e defi nisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.




Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

Art. 31 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

  1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall’articolo 10 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e da altre disposizioni in materia.
  2. Il sindaco, quale uffi ciale del governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordinee sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affi dategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il commissario del governo.
  3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il sindaco, previa comunicazione al commissario del governo competente, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi didecentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell’ipotesi di costituzione di municipi, la delega è effettuata obbligatoriamente al pro-sindaco.
  4. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il commissario del governo può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
  5. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioninon adempia ai compiti di cui al presente articolo,il commissario del governo può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato.
  6. Nei comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute nei titoli III e VII della legge 11 marzo 1972 n. 118.
  7. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.